Programmazione per gli interventi a sostegno di persone disabili

Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione.

Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

Si ricorda, che, dal 2014, a valere sulla quota del Fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate azioni volte all’attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, adottato con D.P.R. 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, «Vita indipendente e inclusione nella società». In tale campo, uno stanziamento dedicato è stato previsto dalla stabilità 2016 (art. 1, comma 406, della legge 208/2015), che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come fra l’altro previsto dalla legge 162/1998.

La legge di bilancio 2019 (Sezione II della legge 145/2018) ha incrementato il Fondo di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021; in tal modo il Fondo ha raggiunto la dotazione di 573,2 milioni di euro nel 2019, 571 milioni nel 2020 e circa 569 milioni nel 2021. Come rilevabile dall’Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio “Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative”, il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

Le risorse del Fondo per le non autosufficienze sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Decreto di riparto del 26 settembre 2016, stabilendo la destinazione delle risorse, ha definito, all’articolo 3, la condizione delle persone con disabilità gravissime, attribuendo agli interventi e servizi loro dedicati il 40% delle risorse. Il successivo Decreto di riparto 27 novembre 2017 ha attribuito le risorse del Fondo, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione (come previsto, per l’Alzheimer, dall’art. 1, comma 411, della legge 232/2016 – legge di bilancio 2017).

Nel 2015, la legge di stabilità 2015 (comma 159 della legge 190/2014) ha disposto per il Fondo per le non autosufficienze un finanziamento di 400 milioni per il 2015 e uno stanziamento a regime di 250 milioni a decorrere dal 2016. Il comma 405 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha incrementato lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, rendendo la dotazione del Fondo pari a 400 milioni di euro.

Per il triennio 2017-2019, la Sezione II della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha incrementato di 50 milioni la dotazione del Fondo, ulteriormente incrementata di 50 milioni, per il solo 2017, dall’articolo 5 del decreto-legge interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale (decreto-legge 243/2016).

La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) ha confermato la dotazione di 450 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020. Il D.p.c.m. 12 dicembre 2018 ha poi ripartito le risorse del fondo per le non autosufficienze, pari a 462,2 milioni di euro, per l’anno 2018. Come specificato dall’art. 2 del decreto di riparto, le regioni utilizzano le risorse loro destinate, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima (condizione definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016), ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, volte all’attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 relativamente alla linea di intervento n. 2, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società».