Articolo di Chiara Ludovisi pubblicato su redattoresociale.it

La “nomina del caregiver familiare”, i contributi figurativi, l’inserimento all’interno dei Lea: sono queste alcune delle principali novità che vorrebbe introdurre il testo che da agosto è depositato in Senato e che attende di essere incardinato in commissione per proseguire  il suo iter. E’ il ddl 1461, prima firmataria la senatrice pentastellata Simona Nocerino, che sintetizza e aggiorna le proposte già presentate. Un testo atteso con ansia da famiglie e associazioni e promesso da tempo, dal momento che l’Italia è l’unico Paese in Europa a non riconoscere e tutelare questa figura. Nato dalle ceneri delle diverse proposte presentate in passato, le arricchisce e le aggiorna in 11 articoli dedicati a definizioni, procedure e tutele, in rapporto anche ai Lea e alle risorse già esistenti. Primo fra tutti, il Fondo per il caregiver istituito con la Legge di bilancio del 2018: 20 milioni di euro, poi incrementati di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Ecco, in sintesi, cosa prevedono i singoli articoli.

Il primo (Oggetto e finalità) “riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l’intera collettività” e descrive le modalità di svolgimento di questa attività. Specifica che “il caregiver familiare è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale”. Il secondo definisce caregiver familiare “la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo” di un parente entro il terzo grado gravemente disabile e non autosufficiente. Il terzo articolo specifica che “la qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso assistito”.

La nomina del caregiver

Una delle principali novità viene introdotta nell’articolo 4, che descrive la procedura per la “nomina” del caregiver familiare per l’accesso ai benefici previsti. Tra i documenti richiesti, da presentare all’Inps, c’è “l’atto di nomina, sottoscritto dall’assistito”, anche “attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all’assistito la propria manifestazione di volontà”. Il caregiver viene nominato dunque direttamente “dall’assistito, personalmente o attraverso l’amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore”.

Contributi figurativi, ma solo per tre anni

Altra grande novità è contenuta nell’articolo 5, relativo alla tutela previdenziale: nel dettaglio, “al caregiver familiare non lavoratore è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite complessivo di tre anni”. La copertura dei contributi “è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all’Inps con periodicità trimestrale”.

Lep e Lea

Un passaggio importante è poi quello che riguarda i Livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni che dovranno essere riconosciuti ai caregiver familiari, con decreto del presidente del Consiglio e risorse del Fondo, ripartite alle regioni. L’articolo 6 elenca, in particolare, i Lep da garantire al caregiver familiare, “secondo le graduatorie formate sulla base dei princìpi di equità e ragionevolezza”: tra questi, interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l’impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale supporto di assistenza di base mediante l’impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali, consulenze per l’adattamento del- l’ambiente domestico dell’assistito, percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l’assistito, rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito e del caregiver familiare stesso, supporto psicologico, gruppi di auto mutuo aiuto. Tra tali prestazioni e servizi, “sono ritenuti essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il caregiver familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio del- l’assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee”.

Cura, lavoro e competenze

L’articolo 7 descrive le modalità di “sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza”, quali “ove possibile, a una rimodulazione dell’orario di lavoro”, il “diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell’assistito” e “specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza”. Il successivo articolo 8 prevede che “ l’esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell’area socio-sanitaria”.

Detrazioni

L’articolo 9 dispone che “le spese sostenute dal caregiver familiare per l’attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all’importo massimo di 10.000 euro annui”.

La valutazione dell’impatto della legge

L’articolo 10 chiede al ministro del lavoro e delle politiche sociali di presentare, “entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge”, che servirà al governo per procedere “con cadenza biennale, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge”.

Risorse

In base all’articolo 11, “agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. (cl)